Introduzione
Il 18 dicembre 1998 una segnalazione della Direzione generale Regolamentazione e
Qualità dei Servizi del Ministero delle Comunicazioni rendeva nota alla Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) lintenzione di Telecom Italia Mobile SpA
(TIM) e di Omnitel Pronto Italia SpA (OPI) di modificare le condizioni economiche
applicate alle chiamate dirette a propri utenti mobili e provenienti dalla rete fissa di
Telecom Italia (servizi f/m nel seguito), dopo che esse erano rimaste immutate per anni, e
continuando a lasciarle tra loro identiche. LAntitrust, il 7 gennaio 1999, appena
entrate in vigore le nuove ed identiche condizioni economiche, e tenendo anche conto delle
recenti decisioni di TIM e OPI di innalzare entrambe il prezzo di interconnessione pagato
da altri operatori di telecomunicazione per accedere alla loro rete, avviava una
istruttoria per accertare leventuale esistenza di una intesa.
Il Provvedimento con cui lAntitrust, il 28 settembre 1999, chiude
listruttoria riconosce TIM e OPI responsabili di intese che hanno determinato gravi
e consistenti restrizioni della concorrenza, e in particolare di:
a) una intesa posta in essere in forma di pratica concordata, nel corso del 1998, per mantenere identici, al livello preesistente, i prezzi f/m;
b) una intesa posta in essere mediante laccordo di simultanea modifica dei prezzi f/m applicati al pubblico nel gennaio 1999, e mantenuti identici;
c) una intesa posta in essere in forma di pratica concordata per i comportamenti tenuti in ordine alla fissazione dei prezzi di terminazione praticati agli operatori di telecomunicazione.
Le sanzioni applicate ai due operatori ammontano complessivamente a circa 147 miliardi di
Lire.
Il Provvedimento consente di confermare, per certi aspetti, analisi già svolte
sulle caratteristiche strutturali del mercato dei servizi f/m, ma rende noti dati e
circostanze nuove, alcune sorprendentemente gravi, che consentono, per altri aspetti, di
aggiornare le precedenti valutazioni.
In sintesi, lanalisi precedente tendeva ad evidenziare le caratteristiche del
mercato f/m che rendevano plausibili esiti collusivi in contesti non cooperativi.
Soprattutto per OPI, follower nel mercato e non vincolata ad esigenze di gruppo, sembrava
perfettamente razionale non danneggiare con proprie iniziative i ricavi provenienti dagli
utenti di telefonia fissa e, più in generale preferire, in tutti i casi in cui fosse
possibile, la competizione basata sulla differenziazione a quella basata sui prezzi. In
assenza di intese o di abusi tutto ciò non sarebbe certo sanzionabile in sede Antitrust
ma, semmai, renderebbe necessario lintervento di un regolatore.
I nuovi dati sembrano dimostrare che, in più occasioni, le imprese sono andate ben al di
là della collusione tacita e che questo è avvenuto in momenti e su problemi cruciali per
la successiva evoluzione del mercato. C'è quindi almeno da chiedersi perché le imprese
abbiano ritenuto necessario correre i rischi connessi a tali comportamenti e da quali
specificità del mercato fin qui trascurate possa essere fatta derivare questa necessità.
Lo spazio ed il tempo a disposizione non consentono di affrontare in questa sede un tema
così complesso ma, a mio parere, una spiegazione non dovrebbe trascurare due specificità
della situazione italiana: un complessivo deficit di cultura della concorrenza e i limiti
alla libertà di azione dei soggetti più deboli derivanti dal sequenziamento
dellentrata imposto a suo tempo dal regolatore.
Nel seguito riassumeremo precedenti analisi e formuleremo nuove considerazioni,
premettendo alcune definizioni e una sintetica descrizione dei modi in cui possono essere
organizzati i rapporti tra operatori in un mercato liberalizzato
Published in Mercato Concorrenza Regole, Il Mulino, Anno II, n. 1, gennaio-aprile 2000